Badge digitale di cantiere: cos’è, cosa cambia con il DL 159/2025 e perché oggi si attendono i decreti attuativi

badge cantieri libemax rilevazione presenze
Scritto il 29 Dicemebre 2025

Aggiornamento al 29 dicembre 2025.

Negli ultimi mesi si parla sempre più spesso di “badge digitale di cantiere” (o “badge di cantiere”) come nuova misura per aumentare tracciabilità, sicurezza e contrasto al lavoro irregolare nelle attività in appalto e subappalto.

Il punto chiave è questo: la norma esiste, ma le modalità operative (come deve essere fatto il badge digitale, come funzionano i controlli, quali dati, quali flussi, quali standard) devono essere definite dai decreti attuativi.

1) Cos’è il “badge digitale di cantiere” (in parole semplici)

Con “badge digitale di cantiere” si intende l’evoluzione della tessera di riconoscimento già prevista da tempo nei contesti di appalto/subappalto: una tessera che identifica il lavoratore (con foto e dati essenziali) e che, con le nuove regole, sarà dotata di un codice univoco anticontraffazione e potrà essere resa disponibile anche in modalità digitale.

Importante: oggi la norma parla di tessera/badge come strumento identificativo, non come “marcatempo” in senso stretto. Tuttavia, la stessa norma apre anche a misure di monitoraggio dei flussi di manodopera e controllo/sicurezza che saranno definite nel dettaglio dai decreti attuativi.

2) Cosa prevede il Decreto-Legge n. 159/2025 sul badge di cantiere

Il DL 31 ottobre 2025, n. 159 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro…”) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2025 ed è entrato in vigore lo stesso giorno.

L’articolo che riguarda direttamente il badge è l’Art. 3. In sintesi, stabilisce che:

  • le imprese che operano nei cantieri edili in appalto/subappalto (pubblici o privati) e in altri ambiti ad alto rischio (da individuare) devono fornire ai dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dalle norme già esistenti, dotata di un “codice univoco anticontraffazione”;
  • la tessera è resa disponibile al lavoratore anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL;
  • per i lavoratori assunti tramite offerte pubblicate su SIISL, la tessera digitale dovrebbe essere prodotta automaticamente e precompilata (salvo integrazioni del datore di lavoro), secondo modalità che verranno definite.

3) Perché oggi si parla di “attesa dei decreti attuativi”

Il DL 159/2025 prevede almeno due passaggi attuativi fondamentali:

  1. Un decreto per individuare gli “ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato” (oltre ai cantieri), da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL.
  2. Il decreto attuativo centrale, che deve definire le modalità di attuazione (inclusi aspetti di controllo, sicurezza, monitoraggio dei flussi e tipi di informazioni trattate), emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il MIT e sentito il Garante Privacy, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

E la legge di conversione?

Al 29 dicembre 2025, il disegno di legge di conversione risulta definitivamente approvato, ma ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: questo è rilevante perché fa partire (o meno) il conteggio dei 60 giorni previsti per il decreto attuativo principale.

4) Cosa è già obbligatorio oggi (anche senza badge “digitale”)

Anche prima del DL 159/2025 esisteva già l’obbligo, in appalto/subappalto, di dotare i lavoratori di tessera di riconoscimento con foto e dati.

Per esempio, il D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo di munire i lavoratori di tessera con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro in contesti di appalto/subappalto.

Inoltre, la Legge 136/2010 ha aggiunto elementi informativi alla tessera (es. data di assunzione e, in caso di subappalto, autorizzazione).

Quindi: nell’immediato, l’azienda deve continuare a rispettare gli obblighi già vigenti sulla tessera di riconoscimento; la novità del DL 159/2025 è l’introduzione del codice univoco anticontraffazione e la possibilità/indirizzo verso una modalità digitale interoperabile con SIISL, con dettagli demandati ai decreti.

5) Cosa fare adesso (checklist pratica, senza ansia)

Finché i decreti attuativi non chiariscono standard e procedure, la strategia migliore è: essere compliant oggi e pronti domani.

Ecco una checklist “safe”:

  • Verifica la tessera di riconoscimento attuale: contiene foto, dati anagrafici, datore di lavoro e gli elementi aggiuntivi previsti (es. data assunzione, subappalto dove richiesto).
  • Organizza l’anagrafica per cantiere: chi entra, quando, per quale impresa, con quale ruolo. (Questo ti aiuta anche a prescindere dal decreto.)
  • Non fare investimenti “a scatola chiusa” su soluzioni che promettono già l’interoperabilità: senza i decreti potresti dover rifare integrazioni o processi.
  • Tieniti pronto sul fronte privacy: il decreto attuativo coinvolge il Garante e definirà tipi di dati e misure di controllo/sicurezza.

6) SIISL: perché viene citato e cosa significa “interoperabile”

La norma parla di strumenti digitali nazionali interoperabili con SIISL, il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, piattaforma istituita presso il Ministero del Lavoro e realizzata dall’INPS.

Tradotto: l’orientamento è verso un ecosistema digitale pubblico dove alcune informazioni (o flussi) possono dialogare con la piattaforma SIISL. Come avverrà (API, formati, autorizzazioni, soggetti abilitati, ruoli) è esattamente uno dei punti che i decreti attuativi dovranno rendere chiari.

7) Cosa farà Libemax

In Libemax l’obiettivo è semplice: proteggere i clienti da scelte premature, ma al tempo stesso arrivare pronti quando le regole saranno definitive.

Libemax Rilevazione Presenze è già pronta ad adeguarsi non appena le linee guida operative saranno pubblicate e “stabili”.
Lo faremo con lo stesso approccio con cui, a suo tempo, abbiamo gestito l’adeguamento alle esigenze di controllo Green Pass: rapidità di implementazione, aggiornamenti mirati, e attenzione massima a privacy e compliance.

Cosa significa concretamente:

  • appena saranno disponibili i decreti attuativi, implementeremo quanto necessario per supportare i requisiti del badge digitale (inclusi gli elementi richiesti e i flussi previsti);
  • se saranno previste integrazioni o modalità di interoperabilità con SIISL o altri strumenti nazionali, le affronteremo con un rilascio guidato e documentato;
  • comunicheremo ai clienti cosa cambia, quando cambia e cosa devono fare (in modo operativo, non “teorico”).

FAQ

Il badge digitale di cantiere è già obbligatorio?

La norma che lo introduce (DL 159/2025, art. 3) è in vigore dal 31/10/2025, ma le modalità pratiche (digitalizzazione, controlli, dati, standard) sono demandate ai decreti attuativi.

Cosa devo fare oggi per essere in regola?

Oggi devi continuare a rispettare gli obblighi sulla tessera di riconoscimento previsti dalla normativa vigente (foto, dati, datore di lavoro e altri elementi richiesti).

Quando arrivano i decreti attuativi?

Il DL 159/2025 prevede un decreto attuativo principale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, con coinvolgimento di MIT e Garante Privacy. Al 29/12/2025 la conversione risulta approvata ma ancora in attesa di pubblicazione in GU, quindi i tempi tecnici dipendono anche da quella data.

Che c’entra SIISL?

La norma indica che la tessera digitale dovrà essere resa disponibile tramite strumenti interoperabili con SIISL, piattaforma istituita presso il Ministero del Lavoro e realizzata dall’INPS

Nota importante

Questo articolo è informativo e non costituisce consulenza legale. Per valutazioni specifiche sul tuo cantiere (ruoli, appalti, subappalti, obblighi documentali) confrontati con il tuo consulente.

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